Art. 97
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[1]Art. 33, comma 7, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, a. 453.
[2]In lutti i rasi previsti dai precedenti articoli da 94 a 96 rimangono salvi i maggiori diritti derivanti all'insegnante, alla sua vedova ed agli orfani, dai regolamenti e dalle concessioni degli enti presso i quali l'insegnante ha prestato servizio, nonche' le speciali disposizioni o convenzioni piu' favorevoli agli insegnanti gia' fatte o che si facessero dagli unti presso i quali hanno prestato o prestano servizio.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva