Art. 98

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[1]Art. 33, comma 8, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

[2]I maestri e i direttori in servizio presso Comuni dove siano in vigore regolamenti speciali per assegnazione di pensioni, hanno diritto di cumulare, agli effetti dell'indennita' o della pensione il servizio compiuto in altri comuni parimenti non soggetti al Monte e presso lo Stato, nelle condizioni di cui al precedente art. 42, secondo le norme degli articoli 103 e 104 del presente testo unico.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art98 · fonte su Normattiva