Art. 99
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[1]Art. 33, comma 9, libro III, parte I. testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]Le indennita' o le pensioni di cui ai precedenti articoli da 95 a 98 avranno carattere ed effetto di spesa obbligatoria.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva