Art. 17
Art. 16 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª
Le acque d'irrigazione si intenderanno comprese per il loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso pero' di terreni irrigati con acque in tutto o in parte di affitto o concesse a canone, sara' fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti