Art. 34 — Art. 24 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª
Salvo i casi di esenzione che saranno stabiliti dal regolamento, l'Ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti