Art. 34Art. 24 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

Salvo i casi di esenzione che saranno stabiliti dal regolamento, l'Ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art34 · fonte su Normattiva