Art. 37
[2]Le mappe, i risultati delle misure e dell'applicazione delle qualita' e delle classi alle singole particelle dei terreni saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale ed ostensibili. Contro i risultati della misura e del classamento i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in appello alla Commissione censuaria provinciale. Il diritto di appello spettera' anche all'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici di finanza, che curera' l'istruzione dei reclami presentati dai possessori e li trasmettera' poi alla Commissione censuaria competente. Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge. L'Amministrazione del Catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nella applicazione delle qualita' e classi. Le mappe potranno essere pubblicate anche prima della formazione delle tariffe, per gli effetti della legge di cui all'art. 10 del presente testo unico.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti