Art. 37

[1](Art. 29 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 3 e 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).

[2]Le mappe, i risultati delle misure e dell'applicazione delle qualita' e delle classi alle singole particelle dei terreni saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale ed ostensibili. Contro i risultati della misura e del classamento i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in appello alla Commissione censuaria provinciale. Il diritto di appello spettera' anche all'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici di finanza, che curera' l'istruzione dei reclami presentati dai possessori e li trasmettera' poi alla Commissione censuaria competente. Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge. L'Amministrazione del Catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nella applicazione delle qualita' e classi. Le mappe potranno essere pubblicate anche prima della formazione delle tariffe, per gli effetti della legge di cui all'art. 10 del presente testo unico.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art37 · fonte su Normattiva