Art. 35
Art. 25 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª
Nel caso di mancanza delle nomine demandate alle Autorita' comunali e provinciali nell'art. 33 del presente testo unico, sara' provveduto rispettivamente dal Prefetto o dal Ministro per le finanze.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti