Art. 4
Art. 4 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª
Prima che comincino le operazioni di rilevamento si procedera' alla ricognizione della linea di confine (delimitazione), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (terminazione):
- a)dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;
- b)delle proprieta' comprese nei singoli comuni.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti