Art. 56 — Art. 3 legge 7 luglio 1901, n. 321
I notai ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare scritture private riguardanti trasferimenti di beni, se dalle parti non sia loro consegnato il certificato catastale previsto dal precedente articolo 55, nonche', se del caso, l'elenco degli atti o documenti di cui alla lettera c) ovvero la dichiarazione con la cronistoria di cui alla lettera d) dello stesso articolo 55, e, quando si tratti di frazionamento di particelle, anche il tipo di cui al seguente articolo 57. Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonche' agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma. 12 13
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 ottobre 1969, n. 679
12La L. 1 ottobre 1969, n. 679 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650
13Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli articoli 55, 56, 57, 57-bis e 60 dello stesso testo unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti