Art. 57 — Art. 4 legge 7 luglio 1901, n. 321
Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi di un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria. Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarita' ai fini della introducibilita' in mappa. L'ufficio tecnico erariale e' tenuto a rilasciare la dichiarazione entro 20 giorni dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, i notai e i pubblici ufficiali di cui all'articolo 56 possono redigere gli atti anche senza la presentazione della dichiarazione di regolarita'. Il tipo di frazionamento, munito della dichiarazione di regolarita' di cui al comma precedente, deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura dipendenti da:
- a)atti pubblici o giudiziali o scritture private, con firme autenticate da notaio o accertate giudizialmente, purche' posti in essere o autenticate entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di regolarita' apposta sul tipo stesso;
- b)denunce di successione, purche' presentate all'Ufficio del registro entro il predetto termine di 90 giorni. In caso contrario la dichiarazione di regolarita' si considera annullata. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650
13Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli articoli 55, 56, 57, 57-bis e 60 dello stesso testo unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti