Art. 8
Art. 3 legge 5 gennaio 1928, n. 135
Il rilevamento della coesistenza sullo stesso immobile, dei diversi diritti reali di godimento sara' fatto, su domanda degli interessati, dall'Amministrazione catastale, la quale potra' anche provvedervi d'ufficio. Nel caso di contestazione, l'intestazione dei compossessori di fatto portera' l'annotamento di riserva di ogni diritto.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti