Art. 9 — Art. 4 legge 5 gennaio 1928, n. 135
Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli interessati, i quali hanno diritto di reclamare contro di esse, e vengono rese definitive, coi procedimenti prescritti nell'art. 37 del presente testo unico.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti