Art. 9Art. 4 legge 5 gennaio 1928, n. 135

Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli interessati, i quali hanno diritto di reclamare contro di esse, e vengono rese definitive, coi procedimenti prescritti nell'art. 37 del presente testo unico.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art9 · fonte su Normattiva