Art. 10
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[1](R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, art. 1).
[2]Nel ruolo Istituto geografico militare (I.G.M.) i subalterni da assegnare annualmente per completarne il ruolo sono tratti - con le norme stabilite dal regolamento e nella proporzione fissata dal Ministro per la guerra - in parte dai subalterni in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in parte dai sergenti maggiori e marescialli specializzati che prestino servizio presso l'Istituto geografico militare da almeno sette anni ed abbiano compiuto, con esito favorevole, un corso pratico presso il suddetto Istituto.
[3]Gli ufficiali provenienti dai sottufficiali non possono ricoprire piu' di un quarto dei posti complessivi del ruolo I.G.M. e hanno la carriera limitata al grado di capitano. I sottotenenti provenienti dai sottufficiali non frequentano i corsi di cui all'art. 7 e, se prescelti per l'avanzamento, sono promossi tenenti dopo quattro anni di grado.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 19 gennaio 1965 · versione 0 su Normattiva