Art. 11
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[1]I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente, fra gruppi di ufficiali di pari anzianita', appartenenti alle ((categorie indicate negli articoli 2, 3, nn. 1° e 4°, e 12)), sono stabiliti dal regolamento, tenuto conto del risultato dei corsi di accademia e dei corsi di applicazione, ove siano prescritti.
[2]Nel regolamento sono stabilite del pari le normee per determinare l'anzianita' relativa degli allievi delle accademie nonche' dei sottotenenti che frequentano le scuole di applicazione, i quali, per cause varie, non abbiano potuto frequentare regolarmente i corsi o partecipare alle relative sessioni di esame e siano stati, in conseguenza, rinviati a corsi o sessioni successive.
Testo vigente dal 28 febbraio 1939 al 19 gennaio 1965 · versione 3 su Normattiva