Art. 12
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[1]I tenenti in servizio permanente dei corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati, mediante concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, tra i giovani forniti dei seguenti titoli di studio:
- a)per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;
[2]ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924-III o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV;
[3]((b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista));
[4]ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924-III, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-11, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV;
- c)per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;
[5]ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924-III o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25.
[6]Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimici farmacisti sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di sanita' militare, i tenenti veterinari sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di cavalleria e, successivamente, un periodo di esperimento teorico-pratico presso un centro rifornimento quadrupedi. I tenenti veterinari provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento sono dispensati dal frequentare il corso presse la scuola di applicazione.
[7]Ai tenenti nominati in base al presente articolo e' fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.
[8]Qualunque sia la provenienza, i tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari assumono come data di anzianita' nel grado suddetto quella del decreto con il quale la nomina viene effettuata, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.
[9]Se provengono dagli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente di altre armi o corpi, cessano di appartenere ai ruoli rispettivi all'atto del provvedimento che li trasferisce nel corpo sanitario o veterinario.
Testo vigente dal 12 aprile 1961 al 19 gennaio 1965 · versione 16 su Normattiva