Art. 13
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[1](R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV. n. 2179, art. 9).
[2]((I sottotenenti in servizio permanente del corpo automobilistico sono tratti:
- a)dagli allievi dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati degli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi all'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;
- b)dai subalterni di complemento del corpo automobilistico e dai subalterni di complemento delle varie armi assegnati ad unita' del corpo automobilistico, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a) ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami stabiliti dal regolamento;
- c)dai sottufficiali in servizio del corpo automobilistico che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'Accademia militare di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;
- d)dai sottufficiali di squadra automobilisti appartenenti alle unita' del corpo automobilistico, e dai sottufficiali qualificati automobilisti, reclutati dagli appositi corsi svolti presso l'officina automobilistica Regio esercito per conseguire tale qualifica (sergenti maggiori e marescialli).
[3]Gli allievi di cui alle lettere a) e c), che abbiano conseguito dopo il corso biennale il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.
[4]I subalterni di complemento di cui alla lettera b), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente debbano avere due anni di anzianita' da ufficiale all'atto della nomina suddetta. Essi frequentano dopo la nomina in servizio permanente il corso di applicazione di cui al comma precedente.
[5]Ai sottotenenti reclutati a norma delle lettere a,) b) e c) si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 7 e 8.
[6]I sottufficiali di cui alla lettera d) per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nel corpo automobilistico devono:
[7]1° contare almeno sei anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno, complessivamente, presso reparti od officine del corpo automobilistico;
[8]2° essere stati designati dalle autorita' gerarchiche;
[9]3° aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale.
[10]Per quanto riguarda i sottufficiali qualificati automobilisti, agli effetti del computo dei quattro anni previsti nel precedente n. 1 e' utile anche il tempo trascorso in servizio presso i reparti di fanteria motorizzata, bersaglieri, carristi, chimici o presso officine automobilistiche degli enti medesimi.
[11]I sottufficiali predetti sono nominati sottotenenti sotto una data posteriore a quella della nomina dei pari grado provenienti dai subalterni di complemento, avvenuta nello stesso anno. Essi non frequentano il corso di applicazione di cui all'art. 7 sono promossi tenenti, se prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado; hanno la carriera limitata al grado di capitano.
[12]Nel corpo automobilistico, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente e' devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera d), tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera c), e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera a).
[13]Nell'aliquota di dodici sedicesimi anzidetta e' anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati tra gli ufficiali, di complemento di cui alla lettera b). Tutte le aliquote di nomine sopradette possono essere variate per compensare l'eventuale difetto od eccedenza di una con un corrispondente aumento od una corrispondente diminuzione dell'altra.
[14]A tutti i sottotenenti reclutati a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 11))
Testo vigente dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965 · versione 7 su Normattiva