Art. 17
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[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. l sub. 201).
[2]Il personale direttivo dei depositi cavalli stalloni e' tratto, con la carica di vice direttore, dai tenenti di cavalleria e di artiglieria, scelti dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero dell'agricoltura e foreste.
[3]I tenenti promossi capitani durante il periodo di esperimento o durante i corsi di cultura tecnico-professionale, cui siano successivamente assoggettati, possono, anche con il nuovo grado, essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni.
[4]Per poter essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni, con la carica di vice direttore, i tenenti di cavalleria o di artiglieria, debbono aver compiuto un periodo di esperimento di due anni ed aver superato apposito esame, in base alle norme stabilite con decreti dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste.
[5]Il personale direttivo dei centri rifornimento quadrupedi e' reclutato, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di capitano, scelti dal Ministero per la guerra.
[6]Per essere assegnati al personale dei centri rifornimento quadrupedi, con la carica di vice direttori, i capitani delle armi di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di un anno, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro per la guerra. L'assegnazione ai personali dei depositi cavalli stalloni e centri rifornimento quadrupedi e' definitiva.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 19 gennaio 1965 · versione 0 su Normattiva