Art. 2T. U. 1929, art. 10, sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850

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[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 2 e sub 3)

[2](R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 2).

[3]I sottotenenti in servizio permanente sono tratti:

[4]((1. Per l'Arma dei carabinieri Reali:

  • a)dagli allievi promossi al secondo anno del corso biennale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano compiuto, con esito favorevole, un successivo corso di un anno presso l'Accademia di fanteria e cavalleria;
  • b)dai sottufficiali in servizio dell'Arma provvisti di licenza di istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiali ammessi nell'Accademia, quali allievi in seguito a concorso per esami stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale. Essi frequentano il primo anno di corso insieme con gli allievi dell'Arma di fanteria e il secondo anno di corso con gli allievi di cui alla precedente lettera a);
  • c)dai subalterni di complemento dei carabinieri Reali, provenienti dai subalterni di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento.

[5]Gli allievi di cui alle lettere a) e b), che abbiano conseguito il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.

[6]Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammissione al corso di applicazione di cui sopra, debbono avere due anni di anzianita' da ufficiale all'atto della nomina suddetta)).

[7]2° per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

  • a)dagli allievi delle accademie militari provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nelle accademie in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;
  • b)dai sottufficiali in servizio, delle stesse armi, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, ammessi quali allievi nelle accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;
  • c)dai subalterni di complemento della rispettiva arma, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lett. a) ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento.

[8]Gli allievi di cui alle lett. a) e b), che abbiano conseguito, dopo il corso biennale, il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.

[9]Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammissione al corso di applicazione di cui sopra, debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • a)siano stati trattenuti alle armi al termine del servizio di prima nomina, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;
  • b)abbiano partecipato ad operazioni di guerra o di grande polizia coloniale;
  • c)siano stati richiamati in servizio, anche a domanda, per una durata complessiva non inferiore a due anni.

[10]3° per il corpo di commissariato:

  • a)dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai laureati in una delle facolta' indicate dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno.
  • b)dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi che, laureati in una delle facolta' di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso di un anno di cui sopra.

[11]Gli allievi di cui alle lett. a) e b), che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequentano un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionamento di commissariato;

[12]4° ((Per il servizio di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza:

  • a)dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento stesso, e che abbiano compiuto con esito favorevole, un apposito corso biennale;
  • b)dai subalterni di complemento di tutte le Armi e Corpi, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a) ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami stabiliti dal regolamento;
  • c)dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi, che in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi nell'Accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui alla precedente lettera a).

[13]Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera b), se dispensati dal servizio permanente entro due anni dalla nomina, sono ritrasferiti nell'Arma o Corpo di provenienza, riprendendo il grado e l'anzianita' originaria)).

Testo vigente dal 7 agosto 1940 al 28 aprile 1942 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art2 · fonte su Normattiva