Art. 37

[1]Giudice competente.

[2]La cognizione dei reati preveduti dal presente testo unico, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 23, 24, 29 e 32, ultimo comma, che sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, appartiene ai tribunali militari. Se trattasi di reati commessi da minori degli anni diciotto, si applicano, in ogni caso, le disposizioni del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, numero 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art37 · fonte su Normattiva