Art. 20
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[1](R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664. art. 4).
[2]La permanenza nel grado di aspirante ufficiale di complemento e' fissata in mesi tre.
[3]La nomina a sottotenente di complemento e' conferita agli aspiranti ufficiali con decreto Reale, su proposta del comandante del corpo, dopo un esperimento di tre mesi, ridotto ad un mese per coloro che debbano compiere un servizio di prima nomina di pari durata.
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