Art. 23
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[1](R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, art. 6).
[2]((Gli aspiranti ufficiali di complemento a suo tempo riconosciuti non meritevoli della nomina a sottotenente conservano il loro grado.
[3]In caso di richiami in servizio di durata non inferiore ad un mese, i comandanti di corpo potranno nuovamente proporli, per la nomina a sottotenente, nomina che sara' conferita con anzianita' decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' stato compiuto il suddetto periodo di richiamo)).
Testo vigente dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965 · versione 7 su Normattiva