Art. 25

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[1](Legge 1 aprile 1935-XIII, n. 397, art. unico).

[2](R. decreto-legge 21 ottobre 1935-XIII, n. 2395, art. 7).

[3]((Le disposizioni relative alla nomina ad ufficiale di complemento di cui all'articolo precedente sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, in possesso del prescritto titolo di studio:

[4]- militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'Arma di provenienza;

[5]- militari di truppa e sottufficiali provenienti dal Corpo Reali equipaggi marittimi;

[6]- militari arruolati nell'ex battaglione aviatori o che abbiano, comunque, prestato servizio militare nell'Arma aeronautica;

[7]- militari di truppa e sottufficiali della Regia guardia di finanza;

[8]- militari di truppa e sottufficiali incorporati nella Sanita';

[9]- militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo della guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato. I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano particolare titolo di studio o comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'Arma di fanteria)).

Testo vigente dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art25 · fonte su Normattiva