Art. 25
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[1](Legge 1 aprile 1935-XIII, n. 397, art. unico).
[2](R. decreto-legge 21 ottobre 1935-XIII, n. 2395, art. 7).
[3]((Le disposizioni relative alla nomina ad ufficiale di complemento di cui all'articolo precedente sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, in possesso del prescritto titolo di studio:
[4]- militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'Arma di provenienza;
[5]- militari di truppa e sottufficiali provenienti dal Corpo Reali equipaggi marittimi;
[6]- militari arruolati nell'ex battaglione aviatori o che abbiano, comunque, prestato servizio militare nell'Arma aeronautica;
[7]- militari di truppa e sottufficiali della Regia guardia di finanza;
[8]- militari di truppa e sottufficiali incorporati nella Sanita';
[9]- militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo della guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato. I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano particolare titolo di studio o comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'Arma di fanteria)).
Testo vigente dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965 · versione 7 su Normattiva