Art. 27
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[1]La nomina ad ufficiale di complemento nell'arma dei carabinieri Reali puo' essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dell'arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie militari.
[2]In tempo di pace la nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita', e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:
- a)dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'arma;
- b)dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma.
- c)dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquistato in sia normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.
[3]I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' portato a cinquant'anni.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941 · versione 0 su Normattiva