Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1942 al 19 gennaio 1965. Leggi il testo vigente →

[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93. art. 1 sub 3).

[2](R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 3).

[3]I sottotenenti in servizio permanente sono tratti, inoltre, direttamente dalle sottoindicate fonti:

[4]((1) per l'Arma dei carabinieri Reali, dai brigadieri e marescialli in servizio dell'Arma che contino sei o piu' anni di servizio da sottufficiale, di cui due almeno al comando effettivo di sezione o stazione, che siano stati designati dal Comando generale dell'arma ed abbiano frequentato presso la Scuola centrale dei carabinieri Reali, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale));

[5]2° per le armi di fanteria e cavalleria, dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle rispettive armi, che contino sei o piu' anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno nelle compagnie o squadroni; che siano stati designati dalle autorita' gerarchiche ed abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale;

[6]3° per le armi di artiglieria e del genio, dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle rispettive armi che contino sei o piu' anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore maresciallo) di cui quattro almeno nelle batterie o compagnie che siano stati designati dalle autorita' gerarchiche ed abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale;

[7]4° per il corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza:

[8]dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle varie armi che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui ai precedenti nn. 2° e 3°;

[9]dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) di sanita' e di sussistenza che abbiano sette o piu' anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui almeno quattro, rispettivamente, presso gli ospedali militari o infermerie presidiarie per quelli di sanita', e presso gli stabilimenti di commissariato per quelli di sussistenza; che siano stati designati dalle autorita' gerarchiche ed abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale.

Testo vigente dal 28 aprile 1942 al 19 gennaio 1965 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art3 · fonte su Normattiva