Art. 31

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[1](R decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710. art. 12 e art. 13).

[2]I posti rimasti vacanti nelle aliquote devolute per gli anni 1935 e 1936 dopo l'espletamento del concorso effettuato a norma dell'art. 2, n. 2°, lett. c), in detto concorso compresi anche gli ufficiali partecipanti ai sensi dell'art. 20, nonche' dopo l'espletamento del concorso effettuato a norma dell'articolo 30 e dopo l'effettuazione delle nomine da altre fonti di reclutamento in relazione alla facolta' concessa dal terz'ultimo comma dell'art. 5, sono destinati, mediante concorso per titoli, al reclutamento di sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dai subalterni di complemento i quali, in occasione di fatti d'arme verificatisi durante le operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, abbiano riportato ferite tali da non menomarne l'idoneita' al servizio incondizionato o abbiano ottenuto ricompense al valore.

Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 19 gennaio 1965 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art31 · fonte su Normattiva