Art. 32
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[1](R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art. 1).
[2]Per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali a norma degli articoli 3, un. 2°, 3° e 4°, e 13, il limite massimo di eta', stabilito per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dall'art. 1, n. 2°, e' portato, per gli anni 1935, 1936, 1937 e 1938, da trentadue a trentacinque anni.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 19 gennaio 1965 · versione 0 su Normattiva