Art. 33
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Per i sottufliciali dei carabinieri Reali, ammessi nell'accademia quali allievi a norma dell'art. 2, n. 1°, lett. b), non oltre l'anno scolastico 1940-1941, il limite massimo di eta', stabilito per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dall'art. 1, n. 2°, e' portato da ventotto a trentadue anni.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 19 gennaio 1965 · versione 0 su Normattiva