Art. 34
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[1](R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 14).
[2]Le norme degli articoli 5 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quali risultano sostituiti dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, nonche' quelle dell'art. 14 dello stesso testo unico continueranno ad applicarsi - per quanto riguarda il reclutamento dei subalterni dell'arma dei carabinieri Reali dai tenenti in servizio permanente delle altre armi, e fino a concorrenza di un terzo dei posti vacanti nei gradi di subalterno dell'arma stessa, limitatamente ai tenenti delle stesse armi che abbiano ultimato i corsi delle accademie nell'anno scolastico 1936-1937 ((e comunque non oltre il 31 dicembre 1941-XX.))
[4]In linea transitoria, per l'anno scolastico 1937-1938, e' data facolta' agli allievi promossi al secondo anno del corso biennale delle varie armi delle Accademie militari di optare per il secondo anno del corso dei carabinieri Reali, secondo modalita' che saranno stabilite dal Ministro per la guerra.
Testo vigente dal 28 febbraio 1939 al 19 gennaio 1965 · versione 3 su Normattiva