Art. 35
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[1]Oltre a quanto e' disposto negli articoli 24 e 25 possono anche ottenere la nomina a ufficiale di complemento:
[2]1° i militari in congedo illimitato provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 per qualsiasi periodo di tempo o siansi arruolati volontari per la guerra 1915-1918 e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.
[3]Da tale esperimento possono essere dispensati coloro che abbiano conseguito l'idoneita' a sergente.
[4]2° i licenziati dagli ex-collegi militari a tutto il 29 settembre 1927-V, che al termine dei corsi abbiano conseguito, nel collegio, la dichiarazione di idoneita' al grado di sergente.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 19 gennaio 1965 · versione 0 su Normattiva