Art. 36Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 3

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[1](Legge 27 giugno 1929, n, 1185, art. 1).

[2]((I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a domanda, essere nominati ufficiali di complemento nella rispettiva arma, corpo o servizio, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui al seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita', purche' abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

[3]Per detti ufficiali di complemento l'avanzamento e' limitato al grado di capitano.

[4]I sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nel servizio sanitario (ufficiali medici o chimici farmacisti) e nel servizio veterinario debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'art. 26 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi o servizi, provvisti del detto titolo, che chiedano il passaggio nel servizio sanitario o nel servizio veterinario.

[5]Le disposizioni del 1° comma del presente articolo si applicano anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali: 1° i sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza;

[6]2° sottufficiali provenienti dal Corpo Reale equipaggi marittimi; 3° militari che arruolati nell'ex battaglione aviatori categoria piloti motoristi o personale vario - conseguirono la nomina a sergente in tali specialita';

[7]4° sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

[8]5° militari incorporati nella sanita' promossi sergenti presso tali corpi;

[9]6° militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

[10]I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'Arma di fanteria)).

Testo vigente dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art36 · fonte su Normattiva