Art. 36
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[1](Legge 27 giugno 1929, n, 1185, art. 1).
[2]I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a domanda, essere nominati ufficiali di complemento nella rispettiva arma o corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui al seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita', purche' abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento. Per detti ufficiali di complemento l'avanzamento e' limitato al grado di capitano.
[3]I sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario (ufficiali medici o chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'art. 26 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per gli ufficiali di complemento delle varie armi o corpi provvisti del detto titolo che chiedano il passaggio nel corpo sanitario o nel corpo veterinario.
[4]Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali pero' non possono essere nominati ufficiali di complemento che nell'arma di fanteria:
[5]1° sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza.
[6]2° sottufficiali provenienti dal corpo Reale equipaggi marittimi, transitati nella forza in congedo del Regio esercito;
[7]3° militari che, arruolati nell'ex battaglione aviatori categoria piloti motoristi o personale vario - riportarono la nomina a sergente in tali specialita';
[8]4° sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;
[9]5° militari incorporati nella sanita' promossi sergenti presso tali corpi;
[10]6° militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941 · versione 0 su Normattiva