Art. 38
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[1]Gli ufficiali di complemento nominati tali in base alle norme di cui all'articolo precedente prestano servizio di prima nomina presso un ufficio o un reparto a seconda delle loro attitudini fisiche e, all'atto della nomina stessa, vengono iscritti nel ruolo speciale previsto dall'articolo 142 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del R. esercito.
[2]Ad essi non sono applicabili, per il solo titolo acquisito per la nomina ad ufficiale in base al presente articolo e a quello precedente, le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, L. 481, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 19 gennaio 1965 · versione 0 su Normattiva