Art. 40
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Le disposizioni di cui agli articoli 35, n. 1°, 36 e 37 sono estese a tutti coloro che abbiano soddisfatto, anche in tempi diversi dal periodo di guerra 1915-1918, alle condizioni stabilite dagli articoli stessi.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 19 gennaio 1965 · versione 0 su Normattiva