Art. 40

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Le disposizioni di cui agli articoli 35, n. 1°, 36 e 37 sono estese a tutti coloro che abbiano soddisfatto, anche in tempi diversi dal periodo di guerra 1915-1918, alle condizioni stabilite dagli articoli stessi.

Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 19 gennaio 1965 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art40 · fonte su Normattiva