Art. 41
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Gli ufficiali nominati tali in applicazione degli articoli 35, 36, 37, 39 e 40 sono compresi nel numero medio degli ufficiali di complemento che possono essere annualmente assunti per il servizio di prima nomina giusta la legge di bilancio.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 19 gennaio 1965 · versione 0 su Normattiva