Art. 43
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[1]Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non rivestano grado di ufficiale del Regio esercito e che alla data 1° novembre 1934-XIII erano in servizio permanente effettivo nella Milizia stessa, possono conseguire la nomina diretta a sottotenente di complemento, purche' siano dichiarati idonei dopo aver frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale, secondo le norme stabilite dal regolamento.
[2]Gli ufficiali di cui sopra, nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 14 ottobre 1947 · versione 0 su Normattiva