Art. 44

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[1](R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, art. 1, 2, 3 e 4).

[2]I luogotenenti generali, i consoli generali e i consoli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale possono, a domanda, conseguire la nomina diretta a sottotenente di complemento, anche se abbiano superato il quarantesimo anno di eta' o prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio.

[3]Essi pero' debbono sottoporsi ad un coso pratico accelerato di istruzione, secondo norme da stabilirsi dal Ministro per la guerra; e hanno obbligo di prestate il servizio di prima nomina della durata di un mese, senza assegni, entro un anno dall'avvenuta nomina a sottotenente di complemento.

[4]Sono peraltro esentati dal servizio di prima nomina i luogotenenti generali, i consoli generali e i consoli - anche se nominati sottotenenti in base di altre disposizioni - che abbiano comandato una legione durante la Marcia su Roma.

Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 14 ottobre 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art44 · fonte su Normattiva