Art. unico (Approvazione)

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[1]E' approvato l'unito testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

[2]Sono abrogati il testo unico approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel testo unico qui unito.

[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[4]Dato a San Rossore, addi' 8 settembre 1932 - Anno X

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Gazzera - Jung.

[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

[8]Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 325, foglio 40. - Mancini.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~approvazione-artunico · fonte su Normattiva