Art. 1
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[1]Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito.
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 T. U. 5 agosto 1927; art. 2 legge 27 giugno 1929, n. 1144).
[4]Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta'.
[5]Vi sono pure soggetti coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza, nonche' coloro che risiedono nel Regno e non abbiano la cittadinanza italiana ne' quella di altro Stato.
[6]Non sono soggetti alla leva coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici.
[7]Non sono soggetti alla leva coloro che, in applicazione del R. decreto-legge n. 1387 del 10 settembre 1922, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto e' disposto pei loro figli e discendenti dal R. decreto-legge n. 1418 del 14 giugno 1923.
[8]Cosi' pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle isole italiane dell'Egeo e quelli delle colonie italiane giusta le leggi ad essi relative.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva