Art. 101

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[1](Art. 3 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

[2]Sono esenti dall'obbligo della istruzione premilitare solo coloro che siano manifestamente inabili ad ogni servizio alle armi nonche' i residenti in territorio distante oltre 10 km. dalla localita' che sia sede di corsi premilitari ed i residenti all'estero.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art101 · fonte su Normattiva