Art. 101
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 3 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).
[2]Sono esenti dall'obbligo della istruzione premilitare solo coloro che siano manifestamente inabili ad ogni servizio alle armi nonche' i residenti in territorio distante oltre 10 km. dalla localita' che sia sede di corsi premilitari ed i residenti all'estero.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva