Art. 104
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[1](Art.6 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).
[2]L'istruzione premilitare consta di due corsi annuali da svolgersi normalmente in giorni festivi secondo programma da stabilirsi dal Ministero della guerra.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva