Art. 105
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[1](Art 7 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).
[2]Coloro i quali abbiano appartenuto per due anni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale od all'Opera nazionale Balilla quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni, sono dispensati, a domanda, dal frequentare il 1° corso di istruzione premilitare, pur dovendone sostenere gli esami.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva