Art. 105

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[1](Art 7 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

[2]Coloro i quali abbiano appartenuto per due anni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale od all'Opera nazionale Balilla quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni, sono dispensati, a domanda, dal frequentare il 1° corso di istruzione premilitare, pur dovendone sostenere gli esami.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art105 · fonte su Normattiva