Art. 107

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[1](Art. 9 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

[2]I corsi per la istruzione premilitare sono alla diretta didenza dei Ministeri militari cui essi si riferiscono e delle competenti autorita' militari territoriali.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art107 · fonte su Normattiva