Art. 107
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 9 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).
[2]I corsi per la istruzione premilitare sono alla diretta didenza dei Ministeri militari cui essi si riferiscono e delle competenti autorita' militari territoriali.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva