Art. 11
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[1](Art. 10 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Una parte degli arruolati scelta tra gli uomini assegnati alla ferma ordinaria e di statura inferiore a m. 1,60 puo' essere assegnata al servizio della Regia marina senza pero' che tale speciale assegnazione importi alcun aumento di ferma.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva