Art. 113

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[1](Art. 90 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due od uno, od anche durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale.

[3]La ferma degli aspiranti alla nomina a sottufficiale e' determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art113 · fonte su Normattiva