Art. 113
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[1](Art. 90 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due od uno, od anche durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale.
[3]La ferma degli aspiranti alla nomina a sottufficiale e' determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva