Art. 114

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[1](Art. unico R. decreto-legge 24 settembre 1931, n.1245).

[2]Contraggono la ferma di anni tre:

  • a)i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 166;
  • b)coloro che si arruolano volontari nell'arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi;
  • c)i graduati di truppa del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena;
  • d)i graduati di truppa dei depositi cavalli stalloni;
  • e)i musicanti effettivi non sottufficiali;
  • f)i caporali maniscalchi;
  • g)i caporali fuochisti dei lagunari del genio.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art114 · fonte su Normattiva