Art. 114
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[1](Art. unico R. decreto-legge 24 settembre 1931, n.1245).
[2]Contraggono la ferma di anni tre:
- a)i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 166;
- b)coloro che si arruolano volontari nell'arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi;
- c)i graduati di truppa del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena;
- d)i graduati di truppa dei depositi cavalli stalloni;
- e)i musicanti effettivi non sottufficiali;
- f)i caporali maniscalchi;
- g)i caporali fuochisti dei lagunari del genio.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva