Art. 115-bis

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((I giovani ammessi nei Collegi militari contraggono, al compimento del 17° anno di eta', l'arruolamento volontario di anni tre, assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre successive rafferme senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nei collegi e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari)).

Testo vigente dal 5 aprile 1934 al 1 maggio 1938 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art115bis · fonte su Normattiva