Art. 115

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[1](Art. unico R. decreto-legge 24 settembre 1931, n.1245).

[2]Contraggono la ferma di anni due:

  • a)coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e nei vari corpi, esclusa l'arma dei carabinieri Reali;
  • b)i carabinieri ausiliari, esclusi quelli tratti di autorita' titar+(sia pure col loro consenso) dai militari di altre armi;
  • c)i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 167.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art115 · fonte su Normattiva