Art. 115
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[1](Art. unico R. decreto-legge 24 settembre 1931, n.1245).
[2]Contraggono la ferma di anni due:
- a)coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e nei vari corpi, esclusa l'arma dei carabinieri Reali;
- b)i carabinieri ausiliari, esclusi quelli tratti di autorita' titar+(sia pure col loro consenso) dai militari di altre armi;
- c)i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 167.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva