Art. 116

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[1](Art. 93 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Contraggono la ferma di anni uno o di durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale i militari riassoldati di cui agli articoli 149 e 150 della presente legge.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art116 · fonte su Normattiva