Art. 116
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 93 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Contraggono la ferma di anni uno o di durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale i militari riassoldati di cui agli articoli 149 e 150 della presente legge.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva