Art. 119
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[1](Art. 96 T. U. 5 agosto 1927).
[2]I carabinieri reali titar+(ausiliari esclusi) provenienti da altra arma, qualora abbiano gia' prestato uno o piu' anni di servizio effettivo, debbono passarne almeno altri due nell'arma in cui sono trasferiti.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva