Art. 12
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[1](Art. 11 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Una parte degli arruolati e' assegnata al servizio della Regia aeronautica.
[3]Gli incorporati nella Regia aeronautica che appartengono al ruolo combattente titar+(piloti) ed ai ruoli specializzati titar+(esclusi i graduati di truppa ed avieri che abbiano prestato servizio nelle categorie governo e manovra) rimangono definitivamente acquisiti alla Regia aeronautica.
[4]Gli incorporati nella Regia aeronautica che non appartengono alle categorie di cui al comma precedente rimangono nella Regia aeronautica solo fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32° anno di eta'; dopo di che rientrano a far parte della forza in congedo del Regio esercito.
[5]Gli obblighi di servizio alle armi dei militari incorporati nella Regia aeronautica sono regolati dalle disposizioni che specialmente li riguardano.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva